(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 108 del 29 dicembre 2021) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera l) dello Statuto; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 1ug1io 2002, n. 137); Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana); Considerato quanto segue: 1. Ai sensi della normativa regionale in materia forestale, di cui alla l.r. 39/2000, per taglio colturale si intende il taglio che rientra nell'ordinaria attivita' silvana condotto con modalita' tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialita' evolutive, favorendo la biodiversita' e tutelando l'assetto idrogeologico; 2. Anche in seguito ad alcune criticita' emerse recentemente sul territorio regionale, si rende opportuno un intervento normativo finalizzato a chiarire il regime applicativo delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle predette attivita', con particolare riferimento agli interventi da eseguirsi nei boschi ricompresi nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del d.lgs. 42/2004; Approva la presente legge: Art. 1 Taglio colturale. Modifiche all'art. 47-bis della l.r. 39/2000 1. Dopo il comma 4 dell'art. 47-bis della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche agli interventi da eseguirsi nelle aree vincolate per il loro particolare valore paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004, con la sola eccezione di quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi.». La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 28 dicembre 2021 GIANI (Omissis)