(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 108 del
                          29 dicembre 2021) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                              PREAMBOLO 
 
                       Il Consiglio regionale 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera l) dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  (Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della  legge  6
1ug1io 2002, n. 137); 
  Vista la legge regionale 21 marzo  2000,  n.  39  (Legge  forestale
della Toscana); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Ai sensi della normativa regionale in  materia  forestale,  di
cui alla l.r. 39/2000, per taglio colturale si intende il taglio  che
rientra nell'ordinaria attivita' silvana condotto con modalita'  tali
da assicurare la rinnovazione e la  perpetuazione  del  bosco,  senza
comprometterne le potenzialita' evolutive, favorendo la biodiversita'
e tutelando l'assetto idrogeologico; 
    2. Anche in seguito ad alcune criticita' emerse recentemente  sul
territorio regionale, si  rende  opportuno  un  intervento  normativo
finalizzato a chiarire il  regime  applicativo  delle  autorizzazioni
necessarie allo svolgimento delle predette attivita', con particolare
riferimento agli interventi da eseguirsi nei boschi ricompresi  nelle
aree dichiarate di notevole interesse pubblico di  cui  all'art.  136
del d.lgs. 42/2004; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                          Taglio colturale. 
            Modifiche all'art. 47-bis della l.r. 39/2000 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 47-bis della legge regionale 21  marzo
2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche agli
interventi da eseguirsi nelle aree vincolate per il loro  particolare
valore paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del d.lgs.  42/2004,  con
la sola eccezione di quelle  in  cui  la  dichiarazione  di  notevole
interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi.». 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 28 dicembre 2021 
 
                                GIANI 
 
  (Omissis)